Santa Margherita di Pula, 15/09/2021
Nel corso degli ultimi anni nella nostra Comunione si stanno eseguendo molti tagli di pini ed altri grandi alberi che stanno sensibilmente riducendo anche il nostro patrimonio boschivo tanto da alterare il paesaggio ed il nostro importante ecosistema che soprattutto grazie alla diffusa copertura verde del terreno ha un microclima con ridotte escursioni termiche giornaliere.
Per quanto sopra, d’intesa con il Consiglio di Comunione ed anche a richiesta di numerosi Condomini, non ultimo per evitare di poter incorrere nelle sanzioni di legge, devo segnalare che il taglio di pini, di alberi di alto fusto e di varie essenze della macchia mediterranea, può essere eseguito solo quando è strettamente necessario e previo procedimento di autorizzazione paesaggistica e che in difetto lo stesso taglio (con particolare riferimento ai pini per i quali il taglio comporta la morte della pianta) costituisce un fatto illegittimo che può avere anche rilevanza penale (si veda al riguardo la recente sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 8499 del 3 marzo 2021 relativa ad un taglio non autorizzato di due alberi in un giardino privato).
Infatti, nonostante sia venuto meno il vincolo idrogeologico ex art. I R.D.L. 3267/1 923, che tutelava il patrimonio boschivo del litorale di Santa Margherita di Pula la stessa nostra Comunione, cosi come tutto il medesimo litorale, rientra nell’Ambito n. 2 – Nora – del Piano Paesaggistico
Regionale, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 7-9-2006 ed è soggetta alle seguenti tutele:
1. Beni paesaggistici ambientali ex art. 143 D.Lgs. 42/04 (fascia costiera);
2. Beni paesaggistici ex art. 136 D.Lgs. 42/04 (area di notevole interesse pubblico, istituita con D.M. 19/07/1963).
3. Legge forestale Regione Sardegna n. 8 del 27.04.2016.
Cordiali saluti
Il presidente del Consiglio di Comunione
Avv. Luigi Racugno